In occasione del Giubileo Francesco invierà dei “missionari della carità” con l’autorità di rimettere i peccati riservati alla Sede apostolica

Il Codice di diritto canonico prevede che ci siano dei peccati che i sacerdoti normali non possono assolvere e quindi bisogna ricorrere a qualcuno più in alto, cioè ad un penitenziere maggiore.

Avviene qualcosa di simile nella cura delle malattie: quando un medico non è abbastanza esperto, si ricorre ad uno specialista. E’ ilcaso dell’aborto, la cui assoluzione è riservata al vescovo o a un confessore da lui delegato. Per farsi assolvere dai peccati riservati al vescovo si ricorre al canonico penitenziere che si trova in ogni Chiesa cattedrale. Per un antico privilegio mai revocato possono assolvere dall’aborto anche i sacerdoti religiosi degli ordini mendicanti come domenicani, francescani, agostiniani e carmelitani.

I peccati che non possono essere assolti nemmeno dal vescovo sono cinque e per essi si deve ricorrere direttamente al Papa. Nella bolla di indizione del Giubileo straordinario della Misericordia “Misericordiae vultus” papa Francesco ha disposto che alcuni “Missionari della Misericordia” da lui inviati in tutto il mondo in occasione della Quaresima avranno l’autorità di rimettere anche questi peccati.

Si parla di peccati riservati alla Santa sede secondo la dizione del Codice di diritto canonico del 1917, valida ancora oggi. Sono:

– la profanazione dell’Eucarestia. Il Can 1367 prevede che “Chi getta via le specie consacrate oppure le sottrae o le ritiene a scopo sacrilego, incorre nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica”. La formula “latae sententiae” significa che non c’è bisogno di una dichiarazione esplicita per incorrere in questa pena severa, ma basta commettere l’atto per cui la pena è prevista.

– la violenza fisica contro il Pontefice: “Chi usa violenza fisica contro il Romano Pontefice, incorre nella scomunica latae sententiaeriservata alla Sede Apostolica” (Can. 1370, § 1).

l’assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento, cioè chi compie atti sessuali con un sacerdote non può essere assolto da lui. Se il sacerdote lo facesse l’assoluzione non è valida, eccetto in punto di morte, come previsto dal Can 977, e quindi il sacerdote incorre in una scomunica riservata alla Santa Sede, come previsto dal Can 1378, par.1.

– l’ordinazione episcopale da parte di un vescovo senza mandato del Papa. “Il Vescovo che conferisca la consacrazione episcopale senza il mandato pontificio, e, similmente, chi riceve la consacrazione dalle sue mani, incorrono nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica” (Can. 1382).

– la violazione del sigillo sacramentale (Can. 1388, par.1), cioè quando un sacerdote rivela i contenuti della confessione. Il sigillo o segreto sacramentale è inviolabile, e pertanto non è assolutamente lecito al confessore tradire anche solo in parte il penitente con parole o in qualunque altro modo e per qualsiasi causa. All’obbligo di osservare il segreto sono tenuti anche l’interprete per la confessione, se c’è, e tutti gli altri ai quali in qualunque modo sia giunta notizia dei peccati dalla confessione (Can. 983).

In punto di morte chi si confessa, anche se lo fa presso un sacerdote sospeso a divinis, ottiene sempre una assoluzione valida.

Con la pubblicazione nel 2010 delle nuove Norme sui “gravioribus delictis” sono state introdotte altre fattispecie di peccato riservate alla Santa Sede, tra cui l’attentata ordinazione delle donne, e sono state precisate norme riguardo ai primi cinque peccati. Più specificamente è stata inseritia la registrazione e divulgazione compiute maliziosamente delle confessioni sacramentali, sulle quali già era stato emesso un decreto di condanna nel 1988.